Con la pubblicazione di ieri l’omicidio stradale è diventato un reato a se’, suddiviso in tre varianti. Rimane la pena già prevista dalla legge sino ad oggi, reclusione dai 2 ai 7 anni, se la morte è causata da una violazione del codice della strada. Cambiano, invece, le pene negli altri casi. Chi ucciderà guidando con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o provocherà un incidente attraverso condotte di particolare pericolosità (guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi ed inversioni) rischierà dai 5 ai 10 anni di carcere. La detenzione più significativa, però, riguarderà chi provocherà vittime della strada con un tasso alcolemico oltre 1,5 g/l o sotto effetto di droghe, rischiando dagli 8 ai 12 anni. Oltre a queste norme è stato inserito anche l’omicidio plurimo, per il quale il colpevole potrà scontare fino a 18 anni.
Con la legge 41 entrano in vigore anche pene per lesioni stradali, da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Nel caso in cui il tasso alcolemico sia nella norma di legge la pena diminuirà ad un massimo di 4 anni. In vigore anche nuove norme per la fuga del conducente, per il quale in caso di mancato soccorso la pena non potrà essere minore ai 5 anni per l’omicidio e 3 per lesioni. La revoca della patente avverrà in modo automatico e sarà conseguibile di nuovo solamente dopo 15 anni o in caso di fuga dopo 30 anni.