La donna ha richiamato lo stato di necessità in quanto, secondo le sue parole, le condizioni della nonna stavano rapidamente peggiorando e si è appellata all’articolo 4 della legge 689/81 che stabilisce: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Il tutto è confermato dal certificato di morte che documenta l’effettiva dipartita dell’anziana signora.
In ogni caso, spetta al giudice decidere se la situazione fosse davvero grave. L’istruttore della Polizia locale di Roma, Alessandra Sciarpelletti, ha dichiarato: “Non basta affermare di avere avuto un’urgenza, ma va circostanziata, altrimenti lo farebbe chiunque, poi è il giudice a stabilire se, come in questo caso, il decesso è una discriminante”. Il presidente dell’Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale ha aggiunto che la donna avrebbe anche potuto far uso di auricolari o vivavoce, oppure per rispondere al cellulare avrebbe anche potuto fermarsi. La giurisprudenza non accetta nemmeno che il conducente, in stato di precaria salute, chiami un medico perché si sente male. In questo caso al conducente è caldamente sconsigliato di mettersi alla guida.