La sanzione, sottolineano le forze dell’ordine, si applicherà anche a chi, in possesso di patente, conduce un veicolo diverso da quello che la patente gli permette di guidare e per il quale è richiesta una categoria di patente diversa. Allo stesso modo sarà applicata anche a coloro che guidano con patente non rinnovata a seguito del mancato superamento della visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza di requisiti fisici, anche se questi sono in attesa della revoca ufficiale del permesso di guidare. La stessa sanzione vale anche per coloro che possiedono una patente extracomunitaria scaduta e continuano a guidare in Italia dopo un anno dall’acquisizione della residenza. Il trattamento sarà applicato anche ai titolari di un permesso di guida estero che conducono veicoli in Italia nonostante provvedimenti di inibizione alla guida per gravi violazioni che provocano la revoca della patente. È considerato un reato la guida senza permesso commessa da una persona sottoposta a misure di prevenzione.
Secondo le procedure contemplate dal Codice della Strada è consentito pagare entro 60 giorni una somma pari a 5 mila euro. È inoltre consentito, salvo eccezioni particolari, il pagamento con uno sconto del 30% entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di reiterazione in un biennio di uno degli illeciti scattano conseguenze più severe: gli illeciti mantengono la natura di reato e prevedono l’arresto fino ad un anno e la confisca del veicolo. La procedura si limiterà solo ai comportamenti illeciti commessi dal 6 febbraio 2016 e non farà riferimento a fatti precedenti. Tutti coloro che sono già stati condannati per il reato di guida senza permesso in passato vedranno la cancellazione degli effetti penali conseguenti a seguito della depenalizzazione. Per quanto riguarda i procedimenti ancora in corso, i giudici trasferiranno gli atti alle Prefetture che esorteranno gli interessati a pagare una sanzione amministrativa per estinguere il procedimento.