La Corte Costituzionale, oggi alla ribalta per aver bocciato il provvedimento soprannominato “Porcellum” che ha regolamentato il sistema elettorale dal 2005 ad oggi, é un organo Costituzionale cioè previsto dalla nostra Carta Costituzionale dagli art 134 al 137 così come il Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. Sono stati previsti anche organi di rilievo costituzionale quali: CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consiglio superiore della Magistratura (CSM) e Consiglio supremo di difesa. La Corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio.