Parliamo della Corte Costituzionale

Corte Costituzionale
Organo costituzionale previsto all’articolo 134 della Costituzione

La Corte Costituzionale, oggi alla ribalta per aver bocciato il provvedimento soprannominato “Porcellum” che ha regolamentato il sistema elettorale dal 2005 ad oggi, é un organo Costituzionale cioè previsto dalla nostra Carta Costituzionale dagli art 134 al 137 così come il Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. Sono stati previsti anche organi di rilievo costituzionale quali: CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consiglio superiore della Magistratura (CSM) e Consiglio supremo di difesa. La Corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio.