Ma vediamo più a fondo il ruolo e il potere che i nostri padri costituenti hanno riservato al Presidente della Repubblica. Memori dei guasti che una figura forte aveva provocato al paese avendo concentrato poteri enormi e incontrollati, si è pensato di dare al futuro Presidente un ruolo di prevalente rappresentanza dell’unità del paese e di corollario agli altri poteri.
La Costituzione, infatti oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell’unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:
- in relazione alla rappresentanza esterna:
- accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art.87 Cost.);
- ratificare i trattati internazionali sulle materie dell’art.80, previa autorizzazione delle Camere (art.87);
- dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art.87);
- in relazione all’esercizio delle funzioni parlamentari:
- nominare fino a cinque senatori a vita (art.59);
- inviare messaggi alle Camere (art.87);
- convocarle in via straordinaria (art.62);
- scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88);
- indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87);
- in relazione alla funzione legislativa e normativa:
- autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);
- promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art.73);
- rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art.74);
- emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);
- indire i referendum (art.87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l’abrogazione della legge a esso sottoposta[5];
- in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
- nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92). Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito ad opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche;
- accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93);
- nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87);
- presiedere il Consiglio supremo di Difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art.87);
- decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126);
- decretare lo scioglimento delle Camere o anche una sola di esse (art.88);
- in relazione all’esercizio della giurisdizione:
- presiedere il Consiglio superiore della Magistratura (art.104);
- nominare un terzo dei componenti della Corte Costituzionale (art.135);
- concedere la grazia e commutare le pene (art.87).
Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art.87).
Una figura di alto profilo che ha accumulato un’importanza sempre crescente nel nostro sistema istituzionale, ergendosi come un arbitro decisivo delle dinamiche politiche ed economiche italiane.