Ecco il vero ruolo del Presidente della Repubblica

MAttarella con il Quirinale     Dopo che un’ampia convergenza tra i gruppi parlamentari che ha consentito, al quarto scrutinio, l’elezione di Sergio Mattarella quale dodicesimo presidente della Repubblica, è bene fare chiarezza sulle prerogative e sui poteri che la nostra Costituzione ha assegnato a questa fondamentale figura istituzionale. La nostra Carta Fondamentale è figlia di un patto tra le principali forze politiche che nell’Italia in macerie del secondo dopo guerra, attraverso un’apposita assemblea costituente, hanno gettato le basi sociali, giuridiche ed economiche per la nascita della prima Repubblica Parlamentare italiana. Dopo le devastazioni del fascismo con le distruzioni materiali e socio economiche che aveva apportato al nostro paese, il nuovo accordo tra le parti sociali aveva lo scopo di lasciarsi alle spalle il terribile ventennio fascista per dare vita a un sistema che garantisse pace e giustizia sociale, uno sviluppo equo e sostenibile con al centro il lavoro, la garanzia di diritti fondamentali proponendo la nascita di una società coese e solidale e una comunità in cui l’interesse generale si poneva al di sopra, ma non in contrasto con quello individuale. I 139 articoli che compongono la nostra Carta fondamentale rappresentano ancora oggi uno dei più avanzati documenti giuridici e socio economici al mondo e ne dovremmo essere fieri. Purtroppo, noi italiani non conosciamo la nostra Costituzione, pochissimi l’hanno letta e studiata minuziosamente. Si tratta di una grave errore che ci impedisce di comprendere il funzionamento delle nostre istituzioni e il rapporto che possiamo e dobbiamo avere con esse. Purtroppo, come sempre, la realtà, poi si è incaricata di farci scendere dal libro dei sogni scritto nella Costituzione per proiettarci in una dimensione condizionata dai poteri forti internazionali, finanziari e massonici che hanno prima subito la grande stagione di lotte per l’affermazione dei diritti previsti nel dettato costituzionale, e poi progressivamente recuperato il terreno perduto a favore delle masse con una grande offensiva reazionaria e di classe. Le disuguaglianze, che dopo la grande stagione dei trent’anni di conquiste sociali, politiche e sindacali si erano attenuate a favore di una più equa distribuzione della ricchezza, si sono poi sempre più accentuate fino a diventare insopportabili e mostruose. Contemporaneamente è partito un attacco feroce contro tutto ciò ch’è pubblico e collettivo come i beni e i servizi fondamentali nel tentativo di portarli sotto l’ala dell’alta finanza e trasformarli in merci vendibili solo a coloro che se li possono permettere, diritti quali: il lavoro, la salute, l’acqua potabile, le scuole, l’università, le pensioni si sono sempre più indeboliti e precarizzati creando una società in preda all’insicurezza e all’instabilità, perché gli uomini devono sempre di più adeguarsi alle esigenze del capitale e della sua accumulazione. Si è affermata così una Costituzione Materiale parallela a quanto previsto nella carta costituzionale che si sovrappone, di fatto e dirige le vite di tutti noi.

Ma vediamo più a fondo il ruolo e il potere che i nostri padri costituenti hanno riservato al Presidente della Repubblica. Memori dei guasti che una figura forte aveva provocato al paese avendo concentrato poteri enormi e incontrollati, si è pensato di dare al futuro Presidente un ruolo di prevalente rappresentanza dell’unità del paese e di corollario agli altri poteri.

La Costituzione, infatti oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell’unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:

  1. in relazione alla rappresentanza esterna:
    • accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art.87 Cost.);
    • ratificare i trattati internazionali sulle materie dell’art.80, previa autorizzazione delle Camere (art.87);
    • dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art.87);
  2. in relazione all’esercizio delle funzioni parlamentari:
    • nominare fino a cinque senatori a vita (art.59);
    • inviare messaggi alle Camere (art.87);
    • convocarle in via straordinaria (art.62);
    • scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88);
    • indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87);
  3. in relazione alla funzione legislativa e normativa:
    • autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);
    • promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art.73);
    • rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art.74);
    • emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);
    • indire i referendum (art.87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l’abrogazione della legge a esso sottoposta[5];
  4. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
    • nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92). Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito ad opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche;
    • accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93);
    • nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87);
    • presiedere il Consiglio supremo di Difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art.87);
    • decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126);
    • decretare lo scioglimento delle Camere o anche una sola di esse (art.88);
  5. in relazione all’esercizio della giurisdizione:
    • presiedere il Consiglio superiore della Magistratura (art.104);
    • nominare un terzo dei componenti della Corte Costituzionale (art.135);
    • concedere la grazia e commutare le pene (art.87).

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art.87).

Una figura di alto profilo che ha accumulato un’importanza sempre crescente nel nostro sistema istituzionale, ergendosi come un arbitro decisivo delle dinamiche politiche ed economiche italiane.