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Elezioni Regionali: come si vota e legge elettorale in ogni regione

Il 31 maggio circa 17 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere i nuovi consigli regionali. Le elezioni regionali si svolgeranno in 7 regioni a statuto ordinario: Toscana, Liguria, Puglia, Marche, Campania, Veneto ed Umbria. Come si vota? Sulla scheda elettorale di colore verde l’elettore può esprimere due voti: uno per un candidato presidente ed uno per una lista di candidati tra cui eleggere un membro del Consiglio Regionale. L’elettore può decidere di esprimere solo un voto per un candidato presidente. Invece, se l’elettore esprime solo un voto per una lista, questo voto vale anche per il candidato presidente di quella stessa lista. È ammesso il voto disgiunto: l’elettore può votare il Presidente di una lista e i membri del Consiglio Regionale di un’altra lista.
In secondo luogo, le regioni non hanno lo stesso sistema elettorale. L’impianto di base è la legge Tatarella, ideata dall’omonimo parlamentare per  dare una spinta maggioritario e presidenziale al sistema di governo regionale in Italia. Tuttavia, le revisioni costituzionali del 1999 e del 2001 hanno dato alle singole regioni la possibilità di modificare la propria normativa elettorale. Analizziamole una per una.

ELEZIONI REGIONALI: CANDIDATI E SONDAGGI. GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

TOSCANA – Il caso più importante è rappresentato dalla Toscana, dove nel 2004 è stata abrogata la legge Tatarella e l’11 settembre 2014 è stata approvata una nuova legge elettorale. Quali sono le caratteristiche principali? La nuova legge prevede un doppio turno: nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 40% delle preferenze, si andrà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In secondo luogo, sono state reintrodotte le preferenze: gli elettori potranno esprimere una o due preferenze tra i nomi già presenti sul listino. Quindi, verranno eletti in Consiglio Regionali i candidati che avranno ricevuto più preferenze. E’ comunque presente un listino regionale bloccato con candidati scelti dai partiti. E’ importante sottolineare come sia garantita la parità di genere: quindi, se la prima preferenza è per un candidato uomo, la seconda dovrà essere espressa per una candidata donna (o viceversa). Inoltre, è presente un premio di maggioranza per garantire governabilità: se il presidente eletto ha ottenuto almeno il 45% dei voti avrà il 60% dei seggi; se ha raccolto tra il 40% e il 45% dei voti avrà il 57,5% dei seggi. Se non raggiunge il 40% dei voti, come detto prima, si andrà al ballottaggio. Infine, sono previsti sbarramenti: 10% per le coalizioni di partito,  5% per le liste non coalizzate  e 3% per le liste all’interno di coalizioni.

VENETO – In Veneto ci sono state importante modifiche alla legge elettorale del 2010. Non è previsto un ballottaggio: vince il candidato che prende più voti. Basta un solo voto in più degli avversari per essere eletti governatori del Veneto. Naturalmente è previsto un premio di maggioranza: se la coalizione raggiunge almeno il 50% dei voti avrà il 60% dei seggi; se raggiunge un numero di voti compreso tra il 50% e il 40% avrà il 57,5% dei seggi; se ha ottenuto meno del 40% dei voti, avrà il 55% dei seggi. Sono previste le preferenze: gli elettori potranno indicare sulla scheda elettorale sia per il Presidente sia per i membri del Consiglio Regionale. La soglia di sbarramento è fissata al 5% per tutte le coalizioni.

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CAMPANIA – In Campania vale la legge elettorale del marzo 2009 che stabilisce un turno unico. Non ci sarà nessun ballottaggio: il candidato che prende più voti è eletto Presidente della Regione Campania. E’ presente un premio di maggioranza, che consente al candidato eletto di raggiungere almeno il 60% dei seggi del Consiglio Regionale. Inoltre, si vota attraverso le preferenze e la soglia di sbarramento è fissata al 3%: quelle coalizioni che non raggiungono questa soglia non otterranno alcun seggio.

PUGLIA – La legge elettorale regionale prevede un premio di maggioranza variabile: se la coalizione vincente supera il 40% dei voti, ottiene 29 seggi (sui 50 totali); se riceve tra il 35% e il 40% dei voti, ottiene 28 seggi; se ottiene meno del 35% dei voti, ha 27 seggi. Pertanto, è un’elezione a turno unico, senza eventuale ballottaggio. Inoltre, non è stata approvata la doppia preferenza di genere: questo ha portato Nichi Vendola a definire questa legge un “mostro giuridico”, accusando il Consiglio, composto al 95% da maschi di avere fatto una “retromarcia cavernicola di fronte alla sfida della parità di genere”. La soglia di sbarramento è fissata all’8% per le coalizioni e per le liste che si presentano da sole. Mentre la soglia per le singole liste che si presentano in coalizione è del 4%.

LIGURIA – Si possono esprimere due voti: uno alla lista regionale e uno alla lista provinciale (il voto può anche essere disgiunto). L’elettore può poi esprimere una preferenza ad uno dei candidati delle liste provinciali. La preferenza, che può essere una sola, si esprime scrivendo nome e cognome del candidato a fianco al simbolo della lista. Tuttavia, resta il listino bloccato per quanto riguarda la lista regionale. Infatti, la proposta del Partito Democratico per abolire il listino e per attribuire un premio di maggioranza non è stata approvata in Consiglio Regionale.

UMBRIA – La legge elettorale è stata modificata negli ultimi giorni. Innanzitutto, è previsto un turno unico: vince il candidato che ottiene più voti. Per quanto riguarda il premio di maggioranza, il 60% dei seggi andranno alla lista vincente ma senza alcuna soglia minima di voti. Insomma, la lista che prenderà un solo voto in più delle altre (a prescindere dalla percentuale di voti raggiunta: il 20%, il 30% o il 40%) avrà il 60% dei seggi, che corrispondono alla maggioranza assoluta in Consiglio Regionale. Questa scelta ha destato scandalo, perché è proprio uno dei motivi per cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale il Porcellum. Inoltre, non è ammesso il voto disgiunto: non si possono votare liste diverse rispetto a quelle del candidato presidente che si intende votare. Infine, si vota con il metodo delle preferenze ed è prevista la doppia preferenza di genere.

MARCHE – Il presidente della Regione è eletto con un sistema elettorale a turno unico: vince chi ha più voti e non ci sono ballottaggi. Inoltre, è un sistema proporzionale che prevede un premio di maggioranza. Dei 31 seggi del Consiglio Regionale, uno va al presidente e uno al candidato sconfitto con più voti. I restanti 29 sono così spartiti: se la coalizione vincente ottiene il 40% dei voti, ha 18 seggi; se ottiene tra il 37% e il 40% dei voti, ha 17 seggi; se ottiene tra il 34% e il 37% dei voti, ha 16 seggi. Al di sotto del 34% di voti ricevuti, i seggi vengono assegnati con criteri proporzionali. Infine, la soglia di sbarramento è fissata al 5% (o inferiore al 5%, se all’interno della coalizione una lista circoscrizionale ha raggiunto il 3%).