La Cassazione annuncia: “Pene ridotte per lo stupro completo”

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ROMA – Gli imputati di stupro potranno ottenere un attenuate, con conseguente sconto di pena, per aver commesso un reato considerato di “minore gravità” anche nel caso di violenza completa ai danni delle donne. Ad annunciarlo è la Corte di Cassazione a cui risponde la Corte di Appello di Venezia definendo che lo stupro completo non può essere mai di “minore gravità”.

I giudici della Corte Suprema considerano anche la “tipologia” dell’atto che rappresenta solamente uno degli elementi indicativi dei parametri in base ai quali è possibile stabilire la gravità della violenza.

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Tale precisazione si è ritenuta necessaria in quanto è stato accolto il ricorso di un violentatore a cui era stata confermata la condanna emessa dal gip di Vicenza, proprio nella Corte di Appello di Venezia, escludendo l’ipotesi di stupro di minore entità. La Corte di Cassazione sottolinea che “così come l’assenza di un rapporto sessuale ‘completo’ non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l’attenuante, simmetricamente la presenza dello stesso rapporto completo non può, per ciò solo, escludere che l‘attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità”.

Proprio a valle di tale decisione, la sentenza a carico dell’uomo è stata annullata la condanna “limitatamente alla ravvisabilità dell’ipotesi attenuata”. Infatti i giudici della Suprema Corte hanno considerato “fondato” il ricorso del violentatore che ha ripetuto come deve “assumente rilevanza la qualità dell’atto compiuto più che la quantità di violenza fisica esercitata”.

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Nel caso in questione, secondo i giudici della Corte d’appello sarebbe “mancata ogni valutazione globale”, in particolare “in relazione al fatto che le violenze sarebbero sempre state commesse sotto l’influenza dell’alcol”. A tal riguardo, la Cassazione dice che “ai fini della concedibilità dell’attenuante di minore gravità, assumono rilievo una serie di indici, segnatamente riconducibili, attesa la ‘ratio’ della previsione normativa, al grado di coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni fisiche e mentali di quest’ultima, alle caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all’età, all’entità della compressione della libertà sessuale ed al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici”.

“Se così non fosse – prosegue la Suprema Corte – si riprodurrebbe la ‘vecchia distinzione’, ripudiata dalla nuova disciplina, tra ‘violenza carnale e ‘atti di libidine’ che lo stesso legislatore ha ritenuto di non focalizzare preferendo attestarsi sulla generale clausola di ‘casi di minore gravita. Pertanto, la circostanza attenuante deve considerarsi applicabile in tutte quelle volte in cui (avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione) sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima sia stata compressa in maniera non grave”.

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Una decisione che lascia veramente di stucco e che potrebbe far pensare ad un susseguirsi di ricorsi e situazioni fuori da ogni logica. Invece di combattere la violenza sulle donne, così non si fa altro che dare incentivarla perché, vista la situazione sopra enunciata, si ha sempre la possibilità di “giustificarsi” e poter avere una riduzione della pena. Una scelta che può essere definita solamente paradossale ed illogica da parte della Corte di Cassazione.