Auto aziendali: multa da 705€ se non si registra il nome dell’utente

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Roma – Il 3 novembre prossimo entrerà in vigore una nuova legge che riguarda molto da vicino gli utenti di auto aziendali. Tra due settimane, scatterà l’obbligo di registrare presso la Motorizzazione e di annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni. E, per chi è intestatario, ci sarà l’obbligo di registrare e annotare le variazioni quando si cambia nome dell’utilizzatore del veicolo. Ai trasgressori verrà effettuata una multa a partire da 705€ e verrà ritirata la carta di circolazione.

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Nel dettaglio la nuova legge che entrerà a breve in vigore stabilisce che gli atti “da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione”. Quindi, se si utilizza per un periodo di 30 giorni una vettura altrui le generalità dell’automobilista, indicate ovviamente anche sulla patente, dovrà comparire pure sulla carta di circolazione. Ai trasgressori verrà sanzionata una multa salata che va dai 705 ai 3.526€.

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Per mettersi in regola bisognerà dunque, come spiega la circolare del ministero, “annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (presso la Motorizzazione civile) i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014”. In caso di omissioni scatterà la multa. La norma che entrerà in vigore il 3 novembre non è retroattiva e non si corre il rischio di multa nel caso in cui l’autovettura sia in comodato familiare, quando cioè si utilizza la vettura di un genitore o di un fratello, purché si tratti di persone conviventi. La norma del Codice della strada, inoltre, non si applica in tutti i casi di trasferimento di disponibilità. Sono esenti soggetti che effettuano attività di autotrasporto. Sono invece coinvolti tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali. In altre parole, di fatto la legge non si applica nel caso di veicoli privati.